L'importazione di cacao in Italia, ingrediente fondamentale per la produzione di cioccolato e altri prodotti alimentari, è soggetta a una serie di requisiti e regolamentazioni sia a livello nazionale che europeo. Le aziende che operano con il cacao grezzo spesso mirano a espandersi su nuovi mercati esteri, richiedendo sistemi logistici efficienti e conformi alle normative vigenti.
Regolamentazione del Trasporto Internazionale di Cacao
La regolamentazione giuridica del trasporto internazionale del cacao è complessa, data l'assenza di un unico atto normativo internazionale o nazionale che contenga un elenco esaustivo di regole per il trasporto di questo tipo di merce. Le regole del trasporto sono determinate in relazione a ogni particolare modalità di spedizione e in quali paesi la spedizione ha luogo. In ogni caso specifico, i vettori fanno riferimento alle regole di consegna delle merci per il trasporto su strada, ferroviario, aereo o marittimo, nonché alle convenzioni internazionali e agli atti giuridici tecnici.
Le norme che regolano il processo di trasporto del cacao sono contenute in numerosi regolamenti tecnici e documenti che stabiliscono gli standard sanitari, igienici e tecnici per il trasporto e la certificazione dei prodotti alimentari. Tutti questi documenti stabiliscono una procedura complessa e dettagliata per il trasporto del cacao greggio.
Condizioni di Trasporto
Il cacao grezzo rientra nella categoria "più sensibile" dei carichi sensibili a fattori esterni sfavorevoli. È un prodotto igroscopico che assorbe facilmente l'umidità e il vapore acqueo dall'aria. Inoltre, il cacao in polvere assorbe gli odori ed è soggetto ad autolisi (autodissoluzione dei tessuti sotto l'influenza di specifici enzimi), auto-riscaldamento, marciume e muffa. Questa sensibilità alle influenze esterne richiede la stretta osservanza di tutte le condizioni durante il trasporto del cacao.
- Imballaggio: Come imballaggio per il trasporto internazionale dei semi di cacao, vengono utilizzati sacchi densi di fibre grezze naturali (iuta o sisal). Il cacao grezzo viene trasportato nei cosiddetti "contenitori per il caffè" con ventilazione naturale.
- Umidità: Una condizione importante per il trasporto è che i prodotti, il contenitore e il rivestimento della superficie del contenitore devono avere il minor contenuto d'acqua possibile. Le superfici del contenitore devono essere asciutte e pulite con una percentuale di umidità non superiore ai limiti prescritti. I contenitori di cacao grezzo sono racchiusi in una speciale carta da imballaggio per evitare danni dovuti all'assorbimento di acqua. Per regolare il livello di umidità all'interno del contenitore vengono utilizzati anche speciali filtri con proprietà anti-coding o materiali isolanti in tessuto non tessuto.
- Trasporto: La consegna viene effettuata in contenitori standard ISO e in contenitori a scaffale piatto con piattaforme aperte.
- Movimentazione: In particolare, non è consentito l'uso di attrezzature di carico e scarico che possano danneggiare l'imballaggio della merce. Una procedura speciale per le operazioni di trasbordo è stabilita in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli come neve, pioggia ed elevata umidità. In tali casi, il carico deve essere protetto da bagnature accidentali e dall'esposizione ad alta umidità per evitare muffa e marciume.
- Veicoli: I veicoli devono essere asciutti, freschi, ventilati e inodori. Queste condizioni sono garantite, ad esempio, nel caso del trasporto internazionale di cocco via mare, mettendo il carico in sacchi sotto il ponte ad una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di calore. Quindi, nel caso del trasporto marittimo, il carico deve essere collocato sul ponte di carico interno di una nave marittima. Questo posizionamento riduce il rischio di condensa.
- Temperatura: Il cacao è molto sensibile alle improvvise fluttuazioni di temperatura. Le temperature dell'aria sotto lo zero Celsius, così come le significative fluttuazioni giornaliere della temperatura, possono danneggiare il cacao triturato e renderlo inadatto come ingrediente alimentare. Per evitare l'esposizione a condizioni atmosferiche esterne sfavorevoli, questi prodotti sono conservati in scomparti chiusi del veicolo.
- Fissaggio: I colli con la merce devono essere fissati in modo da evitare spostamenti o slittamenti durante la consegna.
EUDR: Regolamento Europeo Contro la Deforestazione
Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza il testo della proposta di regolamento per il contrasto alla deforestazione, che introduce nuovi criteri più stringenti sull’importazione di alcuni prodotti che possono potenzialmente essere responsabili di deforestazione e, quindi, di perdita di biodiversità e aumento delle emissioni globali di gas serra.
L’essenza del regolamento si concentra nell’obbligo di non esportare beni che siano stati prodotti in un’area deforestata dopo il 31 dicembre 2020 (quindi i beni prodotti su aree deforestate prima di tale data non subiranno alcuna restrizione): per deforestazione si intende la conversione di aree forestali ad aree ad uso agricolo. Dopo una approfondita analisi comparativa dei costi e dei benefici, è stato deciso che i beni inclusi in questo regolamento sono: olio di palma, carne bovina, caffè, cacao, soia, legname, gomma naturale.
Sono inclusi anche i beni che sono stati prodotti a partire da queste materie prime (ad esempio cioccolato, pelle, mobilio). Da un punto di vista operativo, il regolamento delinea requisiti di due diligence da sottomettere a produttori e trader che vogliono vendere i loro prodotti in Unione Europea.
Requisiti di Due Diligence
Gli operatori devono fornire una serie di informazioni per dimostrare che i prodotti o i beni importati in Europa siano effettivamente non provenienti da terre deforestate dopo il 31 dicembre 2020, tra cui:
- Descrizione e quantità delle commodities e dei prodotti importati
- Il Paese di provenienza e le coordinate delle terre di produzione
- I contatti dei fornitori
Gli operatori devono anche redigere un risk assessment che possa accertare che il rischio che il prodotto non sia compliant con i requisiti europei sia trascurabile e, qualora non lo fosse, andrebbero indicate le opportune misure di mitigazione del rischio.
I tempi di adeguamento per le imprese ai requisiti della direttiva variano dai 18 mesi per le imprese medio grandi fino ai due anni per le imprese più piccole. Tutte le informazioni dovranno comunque essere fornite su un portale online sviluppato dall’UE entro e non oltre quattro anni dall’ingresso della legge in vigore.
La legge è stata accolta positivamente da importanti organizzazioni ambientaliste come Greenpeace e il WWF e anche da alcune grandi aziende che stavano già facendo degli sforzi significativi per ridurre l’impatto dei propri prodotti sulla deforestazione tropicale.
Ovviamente, sono state sollevate diverse critiche dai principali Paesi produttori - come Indonesia, Brasile, Argentina, Malesia e Nigeria - che hanno accusato la legge di essere «unilaterale discriminatoria, protezionista e poco pratica». Qualche critica ha riguardato anche le possibili difficoltà che potrebbero avere i piccoli produttori agricoli nel rispettare i nuovi obblighi di due diligence imposti dall’Unione Europea o per la mancanza di attenzione alla protezione delle comunità indigene e delle comunità locali.
Focus sul regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation)
Linee Guida per l'Applicazione dell'EUDR
La Commissione europea ha pubblicato, il 18 febbraio 2025, le linee guida per l’applicazione dell’EUDR, o Deforestation-free products Regulation (UE) 2023/1115. Questa analisi approfondisce le responsabilità e i doveri degli operatori che partecipano alle filiere di cacao, caffè, carne bovina, olio di palma, soia, caucciù e legno.
Gli operatori e i trader devono esercitare la due diligence per garantire che i propri prodotti non derivino da deforestazioni e siano conformi alle regole stabilite in EUDR. Gli operatori e i commercianti devono presentare una dichiarazione di due diligence al sistema informativo dell’UE prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli.
L’EUDR distingue tra operatori e commercianti (traders), nonché tra PMI e non-PMI. Tali operatori devono esercitare la piena due diligence e presentare una dichiarazione di due diligence.
Ruoli e Responsabilità
- Operatori a monte: Gli importatori di caffè e cacao sono tipicamente operatori a monte, ai sensi dell’EUDR, in quanto sono i primi a immettere queste materie prime sul mercato unionale. Gli importatori devono valutare il rischio di deforestazione e pratiche illegali nelle proprie filiere.
- Operatori a valle: Gli operatori a valle trasformano o lavorano i prodotti delle sette filiere considerate nell’EUDR in nuovi prodotti. Essi devono accertarsi che la due diligence sia stata esercitata a monte e, se non-PMI, devono a loro volta presentare una dichiarazione di due diligence.
- Traders: I traders, o commercianti, rendono disponibili i prodotti rilevanti sul mercato unionale senza trasformarli.
Le linee guida della Commissione Europea forniscono 11 scenari dettagliati di filiera, per illustrare come si applica l’EUDR nella pratica.
Implementazione Pratica
Gli importatori devono:
- mappare la filiera
- raccogliere dati precisi di geolocalizzazione (latitudine e longitudine) per tutti gli appezzamenti di terreno utilizzati per la produzione di caffè o cacao
Se vengono identificati rischi, gli importatori devono adottare misure per mitigarli. Prima di immettere caffè o cacao sul mercato dell’Unione Europea, gli importatori devono presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) al sistema informativo dell’UE, che include:
- informazioni sull’azienda
- informazioni sul prodotto
- dati di geolocalizzazione
- valutazione e mitigazione del rischio
- numeri di riferimento
Gli importatori devono conservare registri dettagliati dei propri processi di due diligence per almeno cinque anni. L’EUDR richiede la completa tracciabilità delle materie prime, a partire dalla loro origine.
Per i prodotti importati o esportati, le aziende devono includere il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence nelle proprie dichiarazioni doganali. Ciò garantisce che solo i prodotti conformi entrino o lascino il mercato unionale.
Import di Prodotti Alimentari Composti in UE
L’import in Unione Europea dei prodotti composti è attualmente soggetto alle disposizioni del reg. UE 2022/2292, che integra il reg. UE 2017/625 e abroga il previgente reg. UE 2019/625.
Il Pacchetto Igiene, in attuazione del General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 11), stabilisce che ‘è necessario garantire che gli alimenti importati abbiano almeno lo stesso standard igienico di quelli prodotti nella Comunità, o uno standard equivalente’ (reg.
I prodotti alimentari composti - definiti come gli alimenti che contengono ‘prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale’ (reg. UE 2022/2292, art. 2.1.21) - sono stati assoggettati, nel corso degli anni, a requisiti di importazione progressivamente più rigorosi.
Disposizioni specifiche sono stabilite, nel reg. UE 2022/2292, anche per i prodotti composti che non richiedano il trasporto e la conservazione a temperature controllate (e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti a base di colostro o dai prodotti a base di carne), classificati in Nomenclatura Combinata dal codice NC 1806.
L’operatore che intenda importare prodotti composti in UE deve predisporre e sottoscrivere un’apposita dichiarazione, sulla base del modello di cui in Allegato V del reg. È indispensabile, già in fase di ordine delle merci, raccogliere presso il fornitore tutte le informazioni necessarie.
- Prodotti nell’Unione Europea ovvero in un Paese terzo o sua regione che figurino in Allegato I del reg.
- Il Brasile è incluso in Allegato I al reg. UE 2021/405, con la voce ‘O’ per la categoria ‘latte’, e in Allegato XVIII al reg. UE 2021/404, ove è indicata la necessità di un trattamento per la riduzione dei rischi da afta epizootica (ai sensi del reg. UE 2020/692, articolo 157 e Allegato XXVII).
Controlli Doganali e Normative Aggiuntive
L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n.
Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| C 678 | Documento comune di entrata (DCE) (modello è riportato nell’allegato II del Regolamento (CE) n. |
| Y 929 | Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. |
| CD688 | L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Esenzioni si applicano a norma dell'articolo 1 (3) del Regolamento (UE) n. |
| CD808 | Se le merci contengono un riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti di accompagnamento, il dichiarante deve presentare il certificato di ispezione C644 di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti equivalenti). Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. |
Etichettatura
Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari, è fondamentale che le informazioni siano:
- Leggibili e in lingua inglese: Presentata al consumatore nel negozio.
- Chiare e ben leggibili: Altezza minima di 1/16 di pollice (0,16 cm).
- Informazioni obbligatorie: Forma del prodotto (es. prodotto).
- Informazioni nutrizionali: Facoltativa, ma in pratica tutti i prodotti includono ora entrambe le indicazioni.
- Ingredienti: Compongono l’alimento.
- Allergeni: Reazioni allergiche vengano indicate in modo esplicito sull’etichetta, ad esempio soy and milk.
- Informazioni aggiuntive: Regolamenti FDA, possono essere inserite nel riquadro nutrizionale. Presenti nell’alimento, non inclusi in questa lista.