Napoli è rinomata per la sua eccellente tradizione culinaria, capace di creare prodotti irresistibili, sia dolci che salati. Tra questi, spicca il panino napoletano, conosciuto anche come "pagnottiello", un rustico partenopeo estremamente soffice, preparato con lo strutto e solitamente farcito con salumi, formaggi e uova.
Tutta la cucina napoletana affonda le sue radici in tempi antichi, risalenti addirittura al periodo greco-romano. Nel corso dei secoli, si è arricchita di nuove ricette, nate dall'incontro e dalla fusione di idee durante le diverse dominazioni straniere. Il pagnottiello ne è un esempio lampante, incarnando una cucina semplice e popolare.
Le sue origini si rintracciano nelle case delle antiche massaie napoletane che, per evitare di sprecare gli avanzi della cena, iniziarono a farcire il pane con gli ingredienti disponibili. Fortunatamente, usarono formaggi e insaccati, dando vita al panino più delizioso della storia.

Un tipico panino napoletano, o pagnottiello, farcito con salumi e formaggi.
La Battaglia Legale: "Il Boss dei Panini" contro Hugo Boss
Il 29 aprile 2016, la ditta "Big Food Catering Industries di Paride Cocozza" deposita presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) una domanda per il marchio "Il Boss dei Panini", richiedendone la registrazione per i servizi di ristorazione. La scelta di questo nome era chiara: comunicare in modo immediato e ironico di essere "bravi" o "i migliori" in qualcosa.
Tuttavia, la nota casa di moda tedesca Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & Co. presenta opposizione, tentando di impedire la registrazione del marchio della Big Food, invocando un possibile rischio di confusione. Inizia così una lunga e complessa battaglia legale.
Il 31 maggio 2017, HUGO BOSS presenta formale opposizione contro il marchio IL BOSS DEI PANINI davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), chiedendo il rigetto della domanda ex art. 12 comma 1 lett. d) CPI, a causa di un rischio di confusione tra i due marchi data la somiglianza tra i segni e l’identità dei servizi.
Nel 2020, l'UIBM, dopo aver ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti, si schiera a favore di Hugo Boss, accogliendo l'opposizione e rigettando la domanda di marchio.
Big Food non si arrende e presenta ricorso alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM che, con decisione del 18 ottobre 2021, ribalta la situazione, rigettando integralmente l'opposizione di Hugo Boss.
Hugo Boss, a sua volta, non demorde e decide di interpellare i Supremi Giudici in Cassazione, contestando il fatto che il marchio "Boss" sia stato definito un marchio debole, dal momento che nel settore alimentare non può essere considerato né descrittivo né allusivo. Hugo Boss passa di nuovo in vantaggio: la Cassazione accoglie il ricorso.
I giudici affermano che la Commissione avrebbe dovuto valutare meglio alcuni aspetti, non potendo ignorare il carattere patronimico e la possibile associazione con il noto marchio di moda, e aggiungendo persino un riferimento al rischio di agganciamento (art. 12 lett. e).
La Commissione dei Ricorsi, investita nuovamente del caso a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, prende atto dei rilievi ma conferma la propria posizione: nel marchio “Il Boss dei Panini” la parola in conflitto non verrà percepita come un patronimico, ma come prestito linguistico ironico.
È il verdetto favorevole della Commissione ricorsi, per il proprietario di una piccola attività di street food italiana. Roma - Via libera alla registrazione del marchio “Il boss dei panini” perché non esiste alcun pericolo di confusione o di agganciamento con il noto brand di moda Hugo Boss. Il verdetto favorevole al titolare di un’attività, nata come street food, arriva dalla Commissione ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) che si è espressa su rinvio della Cassazione che, con un’ordinanza del 2023, aveva accolto il ricorso di Hugo Boss affermando la natura forte del marchio.
Un contenzioso durato ben 9 anni, non tra due giganti, ma tra un imprenditore del food e il grande colosso della moda. “Il boss dei panini” aveva avuto un primo via libera alla registrazione dalla Commissione ricorsi. Ma poi era arrivato lo stop dalla Cassazione che aveva accolto le tesi della casa di moda tedesca, fondata da Hugo Ferdinand Boss. Un marchio, ad avviso degli ermellini, che contiene un patronimico, da considerare quindi forte, la cui tutela non poteva essere esclusa solo perché il termine è di uso comune.
Per la Suprema corte, le considerazioni che andavano valutate si basavano sui possibili vantaggi senza giusto motivo che il marchio successivo, Il boss dei panini, avrebbe acquisito indebitamente dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio anteriore, Hugo Boss. Per la Commissione, il marchio posteriore, anche se rivalutato alla luce dei principi dettati dalla Cassazione “resiste sia al denunciato rischio confusorio, sia a quello di agganciamento, in quanto il termine boss, circoscritto dall’articolo determinativo e dall’espressione ‘dei panini’, non risulta minimamente apprezzabile al marchio patronimico di cui è titolare Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & COM”.
E ancora, la Commissione esclude anche che il consumatore medio possa pensare che i prodotti del “boss dei panini” siano gli stessi indicati dal marchio Hugo Boss “peraltro molto conosciuto nel settore dell’abbigliamento di un certo livello e quindi ragionevolmente percepita lontana dal mondo frugale dei consumatori dei panini”.

Paride Cocozza, il "Boss dei Panini".
Con l’ordinanza n. 26877 del 20 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha completato un’altra tappa nel percorso relativo alla contesa che, ormai da qualche anno, è stata instaurata fra due soggetti perfettamente corrispondenti alla metafora di Davide contro Golia. È datata 29 aprile 2016 la domanda di marchio italiano per il segno denominativo “IL BOSS DEI PANINI”, depositata da una piccola impresa collegata ad una piccola attività di street food localizzata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.
Una volta superata la fase di esame formale condotto dall’UIBM e debitamente pubblicata, tale domanda è stata oggetto di opposizione proposta da HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO, società collegata alla HUGO BOSS AG, multinazionale tedesca attiva prevalentemente nel settore moda & beauty, sulla base di un’anteriore registrazione di marchio dell’Unione Europea per il segno “BOSS”.
Con la decisione resa il 18 ottobre 2021, l’Ufficio ha accolto integralmente l’opposizione ed ha, dunque, rigettato la domanda di marchio, rivendicante “servizi di ristorazione (fast food), catering in caffetterie fast food, ristoranti fast food” in classe 43.
Tale prospettiva, tuttavia, non è stata condivisa dalla Commissione dei Ricorsi che, con il proprio provvedimento del 19 gennaio 2022, ha accolto il ricorso della richiedente e annullato la precedente decisione della Divisione Opposizioni.
La scelta deriva dal fatto che l’analisi effettuata con riferimento al caso di specie nel precedente grado del procedimento amministrativo è stata giudicata erronea: secondo la Commissione dei Ricorsi, infatti, il marchio anteriore, ossia il marchio “BOSS”, rientrerebbe nella categoria dei cosiddetti marchi deboli, quelli che, secondo i principi stabiliti dall’orientamento della Cassazione tuttora seguito, per la propria natura ricondotta a parole di comune diffusione, restano concettualmente più legati al prodotto o al servizio a cui si riferiscono.
Un ulteriore ribaltamento di fronte, tuttavia, si deve alla Suprema Corte, secondo la quale la Commissione dei Ricorsi non può essere confermata poiché essa ha escluso dalla propria analisi due questioni fondamentali.
Sia il fatto che il marchio “BOSS” abbia natura di patronimico sia la notorietà dello stesso, sebbene in relazione a settori merceologici differenti rispetto a quello relativo ai servizi di ristorazione in classe 43, rilevano, infatti, a giudizio della Corte di Cassazione, al fine di una corretta identificazione del marchio stesso come incluso nella categoria di marchio forte o, invece, di marchio debole.
Infatti, al marchio patronimico la giurisprudenza di legittimità assegna la natura di marchio forte e lo stesso sembra avvenire per il marchio notorio, il quale “presenta un’accentuata distintività, onde allo stesso, nella differenziazione dei marchi presente nella giurisprudenza nazionale, deve accordarsi l’attributo di marchio «forte»”.
La Cassazione pare, quindi, fornire il proprio beneplacito alle argomentazioni proposte dalla ricorrente dinanzi a sé (ossia alla HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO), la quale sottolinea come la debolezza del marchio sia da riscontrarsi esclusivamente nei casi in cui vi sia un’aderenza concettuale, anche soltanto indiretta, fra l’elemento di parola del marchio ed i prodotti o i servizi che lo stesso contraddistingue sul mercato.
Non è, invece, determinante il fatto che il marchio in questione incorpori termini in lingua inglese, sebbene di uso ormai quotidiano per il pubblico di riferimento italiano, dato che gli stessi sono privi sia di una “funzione descrittiva dei prodotti o servizi” sia di uno scopo che rivendichi una qualità degli stessi.
La cassazione con rinvio della decisione della Commissione dei Ricorsi ha proprio lo scopo di fornire una nuova possibilità all’UIBM per esprimersi in merito ai punti che non sono stati tenuti debitamente in considerazione nel provvedimento che precede l’intervento della Suprema Corte.
L’esito finale della vicenda potrà essere specialmente interessante per fornire nuovi spunti, anche dal punto di vista dell’evoluzione della dottrina, rispetto a temi largamente analizzati (quale, ad esempio, quello della natura “forte” o “debole” di un determinato marchio), ma sui quali non si è ancora formato un ampio e unanimemente condiviso livello di consenso.
E’ così che si arriva a quello che sembra - per il momento - il capitolo finale della storia: a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, il 25 febbraio 2025 la Commissione dei Ricorsi ha confermato il rigetto dell’opposizione. Nella decisione viene evidenziato come la sentenza della Commissione del 2021 (impugnata da Hugo Boss) aveva ritenuto debole il marchio dell’opponente dal momento che lo stesso era stato utilizzato “non come patronimico a completamento del nome di persona HUGO BOSS”, ma come semplice “prestito linguistico”, non passibile di essere oggetto di monopolio da parte di chicchessia.
La morale della favola? La storia de "Il Boss dei Panini", un nome che evoca sapori autentici e qualità in tutta la Campania, ha finalmente un lieto fine. La battaglia legale tra il celebre "Boss dei Panini", di Santa Maria Capua Vetere, e il colosso della moda Hugo Boss si conclude con una storica vittoria che sa di giustizia e di riscatto per l'imprenditoria campana.
La Commissione dei Ricorsi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha nuovamente accolto il ricorso proposto da “Il Boss dei Panini”, annullando la precedente decisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e respingendo l'opposizione di Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG.
La Commissione dei Ricorsi ha riconosciuto che il marchio "Il Boss dei Panini", pur contenendo il termine "boss", definito dalla S.C.
Per Paride Cocozza, titolare del marchio e ufficialmente, "il Boss dei Panini", questa battaglia che perdura da numerosi anni rappresenta un momento di grande soddisfazione e un riconoscimento del suo impegno nel valorizzare la tradizione culinaria campana.
"Sono felice e orgoglioso che la giustizia abbia riconosciuto le mie ragioni", ha dichiarato il "Boss dei Panini". "Ho sempre creduto nella qualità dei miei prodotti e nel legame con il mio territorio.
La sua storia è quella di tanti imprenditori che ogni giorno si impegnano per realizzare il proprio sogno, offrendo prodotti di alta qualità e creando valore per la comunità. La vicenda del "Boss dei Panini" segna un punto di svolta nella tutela dei marchi e nella protezione delle piccole imprese dalle pressioni dei grandi brand internazionali, creando un importante precedente.
La sentenza della Commissione dei Ricorsi, investita nuovamente del caso dopo che la Suprema Corte di Cassazione aveva cassato la precedente decisione (ordinanza n.
"Questa sentenza dimostra che anche una piccola impresa può far valere i propri diritti e vincere contro i colossi del mercato globale - commenta l'avvocato Angelo Cocozza - Questa storia, in fondo, è un invito a sostenere le piccole imprese, soprattutto quelle che, come il 'Boss dei Panini', rappresentano un patrimonio gastronomico e un orgoglio per la regione.
In un'epoca in cui i grandi marchi cercano sempre più spesso di proteggere il proprio dominio con azioni legali aggressive, la storia del "Boss dei Panini" rappresenta un simbolo di resistenza e di orgoglio. Un invito a scegliere prodotti locali, a premiare la qualità artigianale e a difendere le tradizioni che rendono unico il nostro Paese.
"Il vero "boss" non è chi ha il nome più potente, ma chi lavora con passione e dedizione per offrire il meglio ai propri clienti. E oggi, la giustizia, lo ha finalmente riconosciuto", conclude il legale.
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Il 29 aprile 2016 la ditta BIG FOOD CATERING INDUSTRIES DI PARIDE COCOZZA (“BIG FOOD”) ha dato inizio, sua insaputa e suo malgrado, ad una disputa legale lunga quasi 10 anni. Unica colpa: aver presentato davanti l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la domanda di registrazione n. La ragione della scelta di questo appellativo è lampante: comunicare immediatamente, ed in modo ironico, il fatto di essere “bravi”, “i migliori”, in qualcosa.
Il 21 ottobre 2020 l’UIBM accoglie l’opposizione e rigetta la domanda di marchio IL BOSS DEI PANINI, ritenendo che quest’ultimo possa essere confondibile agli occhi del pubblico con il marchio BOSS.
Sul concetto del carattere distintivo accresciuto dobbiamo soffermarci, perché tornerà anche in seguito: ciò che l’Ufficio sostiene, nonostante la conclusione non ne tenga sufficientemente conto, è che la documentazione prodotta da Hugo Boss non può dimostrare l’accresciuta distintività del segno BOSS con riferimento ai servizi della classe 43. Il motivo? Semplice: HUGO BOSS è una nota azienda d’abbigliamento, non di ristorazione. Le prove fornite durante il procedimento, quindi, fanno riferimento ad una mera attività occasionale collegata ad altri eventi sponsorizzati e non di fornitura di cibi e bevande.
Il 18 ottobre 2021 la BIG FOOD ottiene una prima vittoria. La Commissione dei Ricorsi dà ragione alla Ricorrente riconoscendo che il termine “BOSS” sia effettivamente una parola ampiamente utilizzata, e che quindi la tutela derivante dalla registrazione del marchio BOSS sia da considerarsi limitata. A questo proposito la Commissione dei Ricorsi cita il principio di diritto in precedenza espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 8942 del 2020; Sez. 1, Ordinanza n. 15927 del 2018; Sez. 1, Sentenza n.
La rivincita di BIG FOOD dura poco. HUGO BOSS presenta ricorso in Cassazione lamentando il fatto che la Commissione dei Ricorsi ha errato nel ritenere che il segno BOSS sia un marchio debole, dal momento che non può essere considerato - intrinsecamente parlando - né descrittivo né allusivo nel settore della ristorazione. Oltre a ciò, HUGO BOSS lamenta altri errori di legittimità commessi dalla Commissione con la propria decisione: il fatto che non sia stata adeguatamente considerata la notorietà del marchio “BOSS”, né la natura “patronimica” del marchio, nonché il fatto di aver utilizzato impropriamente il concetto di “fatto notorio”, fondando parte della decisione su circostanze non provate né dedotte dalle parti, ma autonomamente ricercate e assunte acriticamente (ad es.
In effetti, gli Ermellini accolgono tutte le doglianze della Ricorrente, e con l’ordinanza RG n. Tra i punti focali dell’ordinanza della Suprema Corte, segnaliamo come i Giudici abbiano rimproverato il fatto che, nella prospettiva del binomio «marchio forte - marchio debole» assunta in decisione, la Commissione non abbia preso in considerazione la natura patronimica del marchio «Boss». Questo perché il fatto che il marchio patronimico è per definizione considerato un marchio forte (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879; Cass. 14 aprile 2000, n. 4839) avrebbe potuto avere un peso nella decisione finale.
Se fin qui il ragionamento della Suprema Corte appare lineare, stupisce invece il passaggio dell’ordinanza in cui si lamenta il fatto che la sentenza impugnata non prenda in considerazione il tema della notorietà del segno «BOSS», che invece andava esaminato “dovendosi altresì indagare, e ciò compete alla Commissione dei Ricorsi, se l'assenza di novità del marchio «Il boss dei panini» debba essere affermata non solo avendo riguardo al rischio di confusione, ma anche al rischio di agganciamento di cui all'art. 12, lett. e), c.p.i. Ebbene, l’accertamento della notorietà del segno ex art. 12 comma 1 lett.
Potremmo essere davanti ad un utilizzo improprio del termine “notorietà”, a discapito della più corretta - ma giuridicamente diversa - capacità distintiva accresciuta, effettivamente rivendicata da HUGO BOSS con la propria memoria introduttiva dell’opposizione del 2017, e quindi ad un ampliamento del thema decidendum da parte della Suprema Corte: la Commissione non ha correttamente tenuto conto dell’art. 12 comma 1 lett.
Più che panini gustosi si tratta di una trovata di cattivo gusto, quella del ristorante Don Panino a Vienna, finito nel mirino del ministero degli Esteri. Esponenti di Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta insieme a eroi dell'antimafia i cui nomi e le storie danno vita a un menu di panini tutto sui generis.
La panineria austriaca, che nel logo richiama la famosa pellicola "Il Padrino", commercializza le sue pietanze ispirandosi a vari personaggi legati alle mafie con un menu che offre una vasta gamma di piatti dai nomi fantasiosi. Anche troppo. Come la "Mafia Pasta", Insalata Little Italy - Vendetta o le salse piccantissime "Pain Is Good". Ma il pezzo forte della cucina sono i panini, pubblicizzati con tanto di introduzione.
Cosi nella rubrica "Special" si trova per esempio il "Panino Don Fanucci" rigorosamente vegetariano a base di melanzane e pesto fatto in casa, che fa riferimento al personaggio del romanzo di Mario Puzo interpretato poi nella trilogia di Francis Ford Coppola da Gastone Moschin: "Il più grande nemico di Don Vito Corleone - si legge nel menu - che ha dovuto incassare una inaspettata e dolorosa vendetta. La vendetta di sangue siciliana è fino ad oggi una delle esecuzioni più estreme di sempre. Non si sa mai quanto è giunta l'ultima ora".
Fin qui tutto bene, al massimo si toccherebbe la sensibilità dei fan della saga, ma purtroppo i ristoratori non si fermano alla finzione. Nella categoria dei panini "Normal" si passa poi ai reali protagonisti di mafia e antimafia che più che le pellicole cinematografiche hanno riempito le prime pagine di cronaca nera e con il loro sangue hanno scritto la storia. Qui vengono offerti panini battezzati Don Morello e Don Buscetta, con chiaro riferimento ai boss siciliani: il pentito Buscetta viene descritto come "L'ambiguo uomo d'onore di Palermo che prediligeva le verdure grigliate cucinate a modo siciliano", per un panino vegetariano a base di pomodoro, zucchine e paprica "preparate alla Don Ruffini".
Ma nel menu figurano anche gli eroi dell'antimafia, accoppiati sinistramente agli ingredienti dei panini cui danno il nome. Il panino Don Peppino - farcito con pollo, pomodoro e insalata - fa chiaro riferimento a Peppino Impastato, il giornalista di Cinisi assassinato dalla mafia che viene descritto come "Il chiacchierone siciliano che è stato cotto da una bomba come un pollo al barbecue". E "Don Falcone", considerato "il più famoso avversario della mafia di Palermo" che "si è guadagnato il titolo, peccato che è stato grigliato come una salsiccia".
Facile intuire quali sono gli ingredienti di questa pietanza. E il paragone del magistrato ucciso nel 1992 con un wurstel arrostito difficilmente può essere digeribile. E ancora, la ricetta per il panino con crudo Don Mori è stata chiaramente ispirata dal prefetto che nel 1926 assediò Gangi, descritto come il "Prefetto d'acciaio di Pavia che aveva un debole per il Friuli, la patria del prosciutto San Daniele". Non poteva mancare una donna legata alla malavita, ovvero colei che diede il nome al panino "Donna Giulia", variante arricchita con pesto al tartufo, particolare quanto la sua "storia": "Già durante la sua infanzia la figlia tosta e ribelle di un uomo d'onore siciliano amava il tartufo in tutte le varianti, ma i funghi rappresentano fino ad oggi per lei una bandiera rossa".
Dal web arrivano timide giustificazioni: mentre il locale risulta chiuso (il telefono squilla a vuoto), c'è chi spiega che la scelta dei proprietari Marco e Julia Marchetta, di origine italiana, sarebbe dovuta alla "nostalgia del cibo di casa". Ma sulla pagina del social network fioccano gli insulti degli internauti: "Vergogna, Schande! Shame! Offendete la memoria dei caduti come Giovanni Falcone e tutto il movimento antimafia, il vostro menù pseudo umoristico può far ridere solo gente idiota e/o di m...", scrive ad esempio Dario. "Condividere, segnalare, far chiudere, riprendiamoci l'onore italiano", scrive Alessandra.
"L'origine dell'idea dei panini-mafia cult l'hanno avuta Marco e Julia Marchetta - si legge invece nella descrizione del gruppo su Fb - nell'estate del 2009, a casa in Sud Italia". "Entrambi avevano una fame enorme e nessuna voglia della cucina del luogo. Fast food o pizza non erano in questione.