Aliquote IVA e Birra: Normativa e Applicazioni in Italia

Ogni cittadino paga l'IVA come consumatore finale. Molti hanno bisogno di sapere per quali prodotti, beni e servizi, si paga l'IVA al 4% o al 5% o al 10% e quindi quali sono le aliquote IVA in vigore. Vediamo con questo approfondimento le aliquote IVA anno 2024 esposte in tabelle secondo una lista alfabetica e l'elenco completo, ai sensi del D.P.R.

L’acronimo IVA sta ad indicare la dicitura Imposta sul Valore Aggiunto e, sempre tecnicamente, si può definire imposta sui consumi che va a colpire ogni fase della produzione di determinati beni e servizi. Quindi l’IVA è un costo solo per il consumatore finale e per chi, come questo, non può esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti.

Quello che spesso veramente ci interessa sapere è quanto pago in termini di IVA su un mio acquisto? Qual è l’aliquota IVA sul ristorante? O ancora quanto mi costerebbe il carburante se non vi fosse applicata la relativa aliquota IVA? quali sono le aliquote IVA alimentari o nell'agricoltura? Cerchiamo di rispondere insieme a tutta una serie di domande, esponendo tutte le aliquote IVA in vigore nel 2023 e nel 2024 in ordine alfabetico e poi l'elenco completo del D.P.R.

Aliquote IVA: una panoramica generale

Secondo il D.P.R. del 26/10/1972 n. 633, le aliquote IVA in Italia sono principalmente di quattro tipi:

  • 4%: Aliquota ridotta per prodotti alimentari di base e altri beni specifici.
  • 5%: Aliquota ridotta per prodotti per la prima infanzia e alcune prestazioni socio-sanitarie.
  • 10%: Aliquota ridotta per fornitura domestica di luce e gas, e alcuni servizi turistici.
  • 22%: Aliquota ordinaria, applicata quando non è prevista un'aliquota ridotta.

La tabella A del D.P.R. 633/72 nella parte II bis ci fa presente che esiste inoltre la possibilità di applicare un’aliquota IVA del 5 per cento per: le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, a partire dal 1 gennaio 2016; basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07); le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Esponiamo ora le tabelle delle aliquote IVA del 4%, 5% e 10% in ordine alfabetico, precisando che i beni e servizi ciò che non sono rientranti nell'elenco di cui nelle aliquote minime o ridotte, sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 22%.

Tabella riassuntiva delle Aliquote IVA

Tipologia Aliquota Esempi di beni o servizi
4% Ridotta Prodotti alimentari
5% Ridotta Prodotti per la prima infanzia
10% Ridotta Fornitura domestica di luce e gas
22% Ordinaria Quando non è prevista un'aliquota ridotta

Aliquota IVA per la Birra

La birra rientra generalmente nell'aliquota IVA del 10%, ma è importante distinguere tra consumazione al bar e cessione di beni preconfezionati:

  • Birra consumata al bar: IVA al 10%.
  • Birra per la vendita di prodotti confezionati non consumati al suo interno: IVA al 22%.

La birra è allocata nella voce doganale 2203. Rientrano in questo ambito anche i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche. Questi compaiono alla voce doganale 2206. In entrambi i casi deve avere un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

L’articolo 34 del Testo unico delle accise (TUA) sottopone la birra ad accisa con aliquota riferita a ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, e a grado-Plato di prodotto finito.

Il Decreto MEF del 27.3.2001 n. 153 all’articolo 9, ha dettato una serie di specifiche disposizioni per la birra. Il Decreto-legge del 29.12.2022 n. 198 stabilitsce l’attuale aliquota di accisa sulla birra, pari a euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, con decorrenza dal 1.1.2023.

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Accise sulla Birra e Agevolazioni per i Microbirrifici

Chi vende birra artigianale deve fare i conti anche con la fiscalità specifica sugli alcolici, in particolare con le accise sulla birra. L’accisa è un’imposta indiretta che colpisce la produzione o importazione di prodotti alcolici.

In Italia la birra è soggetta ad accisa secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise). L’importo dell’accisa è calcolato sul grado alcolico prodotto (in pratica, si paga un tot per ogni ettolitro per ogni grado Plato o alcolico, a seconda delle unità di misura adottate).

La buona notizia per i piccoli produttori è che esistono riduzioni di accisa a loro favore. L’ordinamento italiano, in recepimento di direttive europee, prevede una tassazione ridotta per i birrifici indipendenti che producono meno di 200.000 ettolitri all'anno.

Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è facoltà dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell’accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.

È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, familiari e ospiti.

Va detto che per venire incontro alle esigenze dei microbirrifici, la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa) già dal 2015 aveva avanzato una proposta di riduzione delle accise. Questa teneva conto delle dimensioni aziendali dei microbirrifici artigianali.

Proprio per questa loro caratteristica non potevano e non possono essere confusi con i produttori di birra industriale. Quindi non possono essere tassati con la medesima aliquota della birra.

Le agevolazioni per i microbirrifici sono arrivate, prima con il Decreto 4 giugno 2019 del MEF recante le “norme di attuazione del comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/95, inserito dall’art. 1, comma 690, lett. a), della legge n. 145/2018”, poi con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Infine, per effetto del Decreto-legge del 29.12.2022 n. 198 (Milleproroghe) l’articolo 15 bis stabilisce i criteri per l’applicazione delle aliquote di accisa ridotte, limitatamente agli anni 2022 e 2023.

Perciò, a partire dal 1 luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale dei microbirrifici, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta.

È differito il pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso. In tal caso il birrificio detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa e corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati.

Per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB. In tal caso il birrificio detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta e corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti.

Per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB. Infine, per effetto del Decreto-legge del 29.12.2022 n. 198 (Milleproroghe) l’articolo 15 bis stabilisce i criteri per l’applicazione delle aliquote di accisa ridotte, limitatamente agli anni 2022 e 2023.

Normativa sulla Birra Artigianale

Negli ultimi anni il settore della birra artigianale ha conosciuto un vero e proprio boom in Italia. Si è superata quota 1000 microbirrifici attivi nel paese nel 2024, con l’Italia stabilmente tra i primi posti in Europa per numero di birrifici craft.

Per accompagnare questa crescita, il legislatore ha introdotto norme specifiche che tutelano e riconoscono la birra artigianale, differenziandola dalla produzione industriale.

Un primo concetto fondamentale è capire quando una birra può essere legalmente definita artigianale in Italia. Questo termine infatti non è solo di uso comune, ma è stato codificato dalla legge italiana nel 2016. L’Art. 35 della Legge 154/2016 (collegato agricolo) ha inserito nella normativa la definizione ufficiale di birra artigianale.

I requisiti principali sono:

  1. Prodotta da un piccolo birrificio indipendente: il birrificio deve essere legalmente ed economicamente indipendente da altri birrifici, utilizzare impianti fisicamente separati da quelli di qualsiasi altro birrificio e non operare sotto licenza altrui. Inoltre deve produrre non più di 200.000 ettolitri/anno in totale (inclusa l’eventuale birra prodotta per conto terzi).
  2. Niente pastorizzazione e microfiltrazione: la birra non deve essere sottoposta durante la produzione a processi di pastorizzazione termica né a microfiltrazione sterile. Queste tecniche, tipiche dell’industria per stabilizzare il prodotto e allungarne la shelf life, non sono ammesse se si vuole mantenere la denominazione di birra artigianale. Ciò significa che la craft beer italiana è generalmente birra “viva”, non pastorizzata, e può essere filtrata solo grossolanamente (per chiarificarla) ma mai tramite filtri talmente fini da sterilizzarla.
  3. Prodotta da un birrificio che non è sotto controllo di un grande gruppo industriale: questo aspetto è collegato al concetto di indipendenza economica. Serve a evitare che un birrificio appartenente a una multinazionale possa comunque fregiarsi del termine “artigianale”. Se un birrificio è posseduto a maggioranza da un altro birrificio più grande, perde i requisiti di indipendenza e dunque le sue birre non possono essere chiamate artigianali per la legge italiana, anche se magari non vengono pastorizzate.

Questa definizione legale è molto importante per chi produce e vende birra: consente di etichettare e promuovere i propri prodotti come birra artigianale solo se i requisiti sono rispettati. Sulle etichette e nelle descrizioni commerciali, quindi, si potrà usare questa denominazione con cognizione di causa.

Per completezza, ricordiamo che la birra artigianale non è l’unica categoria definita per legge: l’art. 2 della Legge 1354/1962 (modificato dal 2016) definisce anche birra analcolica, birra leggera, birra speciale e birra doppio malto in base al grado Plato e all’alcol. Ma queste denominazioni riguardano lo stile e la gradazione, mentre “birra artigianale” attiene al processo produttivo e alla struttura produttiva.

Permessi e Licenze per la Vendita di Birra Artigianale

Avviare un’attività di vendita di birra artigianale, che si tratti di un microbirrificio con annesso pub, di un beer shop al dettaglio o di una semplice attività di distribuzione, richiede il conseguimento di specifici permessi e licenze. Queste autorizzazioni servono a garantire che l’attività rispetti le normative fiscali, sanitarie e di pubblica sicurezza.

Licenza Fiscale per la Vendita di Alcolici (UTF/UTIF)

Chi vende bevande alcoliche in Italia - inclusa la birra artigianale - deve possedere la licenza fiscale per la vendita di alcolici (detta anche ex licenza UTF/UTIF). Si tratta di un’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che certifica l’attivazione di un esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

Dal 30 giugno 2019 questo adempimento è tornato obbligatorio per tutti gli esercizi stabili che vendono o servono alcolici. In precedenza (tra il 2017 e il 2019) alcune attività erano state esentate, ma la normativa è stata ripristinata con il Decreto Crescita (Legge 58/2019).

Fortunatamente, per le nuove attività la procedura è semplificata: la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP comunale vale anche come denuncia automatica all’Agenzia delle Dogane. In pratica, quando apri un beer shop o un brewpub e invii al Comune la SCIA, non devi inviare separatamente la domanda di licenza UTF, perché sarà il SUAP a inoltrare i dati alla Dogana.

Questa licenza fiscale non comporta il pagamento di alcuna tassa annuale (il diritto annuale UTIF è stato abolito dal 2017), né l’obbligo di tenuta di registri specifici per carico/scarico alcolici, ma senza di essa la vendita di alcolici è illegale.

L’unica eccezione riguarda le vendite temporanee durante eventi brevi e occasionali (ad esempio sagre paesane, fiere di pochi giorni): in quei casi la normativa continua a non richiedere la licenza fiscale, purché l’attività sia effettivamente temporanea.

Da ricordare: la licenza UTF è necessaria sia per la vendita in loco (mescita ai tavoli o al bancone in un pub) sia per la vendita da asporto o online. Anche un beershop che vende bottiglie artigianali senza consumo sul posto deve comunque esserne provvisto.

In mancanza della licenza, oltre al rischio di chiusura dell’attività, si possono incorrere in sanzioni amministrative e penali secondo il Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/95). Conviene dunque mettere questo adempimento al primo posto nella checklist di apertura di un’attività brassicola.

Requisiti Igienico-Sanitari e Sistema HACCP

La birra è a tutti gli effetti un prodotto alimentare, pertanto la sua produzione, conservazione e vendita ricadono sotto le norme igienico-sanitarie alimentari. Ogni locale dove si produce o si maneggia birra (dal birrificio al magazzino del negozio) deve rispettare i requisiti strutturali previsti dai regolamenti europei in materia di igiene (su tutti il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari).

Prima di avviare l’attività, occorre ottenere dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente il nulla osta sanitario o un’attestazione di idoneità dei locali. In pratica i tecnici della prevenzione alimentare dell’ASL esamineranno la planimetria e le caratteristiche del luogo dove la birra sarà prodotta o stoccata (presenza di pavimenti lavabili, separazione tra zona di produzione e servizi igienici, adeguata ventilazione, ecc.) per verificare che sia tutto a norma.

Un altro requisito fondamentale è l’adozione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). L’HACCP è un protocollo di autocontrollo che ogni operatore del settore alimentare deve implementare per garantire la sicurezza dei prodotti.

Nel contesto di un microbirrificio o di un beer shop, significa predisporre un piano di autocontrollo che identifichi i possibili rischi (contaminazione del prodotto, pulizia degli impianti, infestanti, ecc.) e stabilisca le procedure per prevenirli o ridurli. Di solito, prima dell’apertura, bisogna redigere manuali HACCP specifici e formarne il personale. Almeno una persona nel team (titolare o dipendente) dovrà aver seguito un corso HACCP ed essere in possesso del relativo attestato.

Per chi apre un’attività di vendita di birra artigianale, dunque, ottenere l’idoneità sanitaria dell’ASL e predisporre il piano HACCP sono passi obbligati. Talvolta questi adempimenti vengono gestiti tramite la SCIA: nella stessa Segnalazione al SUAP si dichiara di rispettare i requisiti igienico-sanitari e si allegano i documenti richiesti (planimetrie, relazione tecnica, copia degli attestati HACCP, ecc.).

In definitiva, il permesso dell’ASL e l’implementazione dell’HACCP assicurano che la birra artigianale venduta sia trattata in ambienti puliti e con procedure sicure. Ciò tutela la salute dei clienti e la reputazione del venditore.

Abilitazione SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande)

Un ulteriore requisito, spesso necessario quando si apre un pub artigianale o un locale con mescita, è l’abilitazione SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande). Questo attestato - in passato noto come REC (Registro Esercenti Commercio) - è richiesto a chi somministra bevande alcoliche al pubblico, cioè le serve da consumare sul posto.

Per ottenere la certificazione SAB occorre frequentare un corso professionale autorizzato dalla Regione e superare un esame finale, oppure possedere determinati titoli di studio (es. diploma alberghiero) o esperienze pregresse equivalenti. Il corso SAB copre temi di legislazione alimentare, sicurezza, merceologia degli alimenti e gestione di un pubblico esercizio.

Da notare che non tutti coloro che vendono birra artigianale devono avere il SAB: se la tua attività si limita al commercio al dettaglio per asporto (ad esempio vendi bottiglie o fusti chiusi da portar via, senza consumo sul posto), in genere basta la comunicazione di inizio attività commerciale e non è richiesta l’abilitazione SAB.

In pratica, per aprire un pub o una birreria con mescita al pubblico l’abilitazione SAB è obbligatoria e va conseguita prima di presentare la SCIA commerciale. Per un microbirrificio che fa solo produzione e magari vendita all’ingrosso o spedizioni, non serve il SAB, a meno che non apra anche una sala degustazione aperta ai clienti.

Riassumendo: verifica presso il tuo Comune se la tua specifica attività rientra nella somministrazione. In caso affermativo, programma per tempo il corso SAB. Questi corsi di solito durano qualche settimana e possono essere seguiti anche online in alcune regioni. Una volta ottenuto l’attestato, andrà allegato alla pratica di inizio attività.

Adempimenti Fiscali e Amministrativi Generali

Oltre a licenze e certificati specifici del settore alimentare e alcolico, vendere birra artigianale richiede ovviamente di formalizzare l’attività dal punto di vista fiscale e amministrativo generale:

  • Apertura della Partita IVA: è il primo step per operare legalmente. Bisogna scegliere un codice ATECO adeguato. Per la produzione di birra artigianale il codice è 11.05.00 - Produzione di birra, mentre per la vendita al dettaglio di bevande (beer shop) si usa il 47.25.00 - Commercio al dettaglio di bevande. Se l’attività è mista (produzione e vendita diretta), si possono indicare entrambi i codici.
  • Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio): va fatta contestualmente, specificando se l’impresa è artigianale o commerciale. Un microbirrificio produttore spesso si iscrive come impresa artigiana (se rispetta i limiti dimensionali), mentre un beer shop è attività commerciale pura.
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): come già accennato, la SCIA è la comunicazione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui si opera, che permette di iniziare subito l’attività dichiarando il possesso di tutti i requisiti. La SCIA per un’attività di vendita di alimenti e bevande include le dichiarazioni sul rispetto dei requisiti morali (assenza di precedenti penali specifici), professionali (es. possesso di SAB se necessario), sanitari (rispondenza locali e HACCP) e spesso funge anche da denuncia fiscale per alcolici. La SCIA si presenta in via telematica sul portale SUAP allegando i documenti richiesti (planimetrie locali, attestati, copie documenti, ricevuta versamento diritti sanitari, ecc.). Dopo l’invio, l’attività può partire immediatamente, ma sarà soggetta a controlli successivi. Attenzione: iniziare senza presentare SCIA equivale ad esercitare abusivamente, con gravi conseguenze.
  • Contributi previdenziali e posizioni assicurative: se apri come ditta individuale o società artigiana, dovrai iscriverti alla gestione INPS Artigiani o Commercianti (a seconda dell’attività prevalente) e pagare i contributi fissi. Inoltre, va aperta una posizione INAIL (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) se ci sono lavorazioni manuali e rischiose come la produzione di birra comporta.
  • Altri eventuali permessi locali: verifica sempre regolamenti comunali su insegne e cartelli (permesso per l’insegna luminosa), autorizzazioni di impatto acustico (se nel locale userai macchinari rumorosi o musica per i clienti), e normative antincendio (se il deposito birra supera certi quantitativi potresti dover presentare una SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco).

Come si vede, l’apertura di un’attività brassicola coinvolge una molteplicità di permessi. Organizzati per tempo, possibilmente con l’assistenza di un commercialista o di un’agenzia per le imprese, in modo da gestire tutti i passaggi senza intoppi. Spesso conviene informarsi presso la Camera di Commercio o le associazioni di categoria (es. Confesercenti, Confartigianato) che offrono sportelli di consulenza per nuove imprese.

Nota sull'Homebrewing

Molti appassionati iniziano producendo birra in casa a livello hobbistico. In Italia la produzione casalinga per consumo personale è consentita senza bisogno di autorizzazioni, ma non è mai permesso vendere la birra prodotta in casa senza aver aperto una regolare attività. Anche regalare o scambiare birra fatta in casa a fini promozionali può mettere nei guai se si configura come vendita mascherata.

Chi vuole fare il salto da homebrewer a produttore commerciale deve necessariamente costituire un’azienda, registrare il proprio impianto presso l’Agenzia delle Dogane (che assegnerà un codice di deposito fiscale per il pagamento delle accise) e rispettare tutte le normative sopra descritte.

In sintesi: vendere birra “fatta in casa” senza permessi è illegale.

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