La questione dell'aliquota IVA applicabile alla vendita di panini imbottiti in Italia è stata oggetto di numerosi chiarimenti e modifiche legislative, soprattutto in relazione alle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19. Questo articolo mira a fornire una panoramica completa e aggiornata sulla materia.

Somministrazione vs. Cessione di Beni
In generale, la somministrazione di alimenti e bevande è considerata una prestazione di servizi, come specificato dall’art. 3, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72. Questo implica la cessione di alimenti con la possibilità di consumarli sul posto.
Tuttavia, le restrizioni imposte durante l'emergenza Covid-19 hanno modificato questa prospettiva. Con il divieto di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici, molte attività di ristorazione hanno incrementato le vendite tramite asporto e consegna a domicilio. In questi casi, per il fisco, si configura una vera e propria cessione di beni.
Precedentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) considerava la somministrazione come cessione per asporto o domicilio solo se l’asporto integrava la quotidiana somministrazione. Non molto tempo dopo, anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su questo tema ribadendo, con la risposta a interpello n.
Intervento della Legge di Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 (L.145/2018) è intervenuta per allineare le aliquote IVA dell'asporto e della consegna a domicilio a quelle della somministrazione di alimenti e bevande. Il comma 40 dell’art.
Grazie a questa modifica legislativa, le operazioni di asporto e consegna a domicilio sono soggette all'aliquota IVA del 10%, in quanto i piatti pronti e i pasti preparati sono considerati ricompresi al n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR.
Condizioni per l'Applicazione dell'Aliquota al 10%
È fondamentale notare che non tutti i prodotti consegnati a domicilio beneficiano dell'aliquota al 10%. La norma si applica specificamente alle cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato.
Così, ad esempio, in caso di asporto di un pasto composto da una pietanza a base di carne farcita, pane (panetteria ordinaria), timballo di verdure e mezzo litro di vino è necessario considerare i singoli beni e applicare la relativa aliquota.
In particolare:
- l’aliquota IVA del 10% di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, prevista per le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”, per la pietanza di carne farcita ed il timballo di verdure;
- l’aliquota IVA del 4% di cui al n. 15), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 riservata a “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Legge 4 luglio 1967, n.
Esercizi Excel - Calcolo IVA Excel
Aliquota IVA per i Prodotti della Panetteria
La Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) ha modificato la norma di interpretazione autentica che stabilisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria" che scontano l'aliquota IVA del 4%. È stato ampliato l'elenco degli ingredienti ammessi, includendo zuccheri (destrosio e saccarosio), grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella, semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello del 16.08.2021 n. 546, ha chiarito che ai prodotti classificati nella voce doganale 1905 9080, contenenti oltre agli ingredienti contemplati dalla normativa sopra riportata (i.e. gli zuccheri già previsti dalla legge n. sono soggetti all'aliquota IVA del 10%.
Tabella Riepilogativa Aliquote IVA
| Prodotto/Servizio | Aliquota IVA | Note |
|---|---|---|
| Somministrazione di alimenti e bevande | 10% | Consumo sul posto |
| Asporto di piatti pronti e pasti preparati | 10% | Cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato |
| Consegna a domicilio di piatti pronti e pasti preparati | 10% | Cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato |
| Prodotti della panetteria ordinaria | 4% | Pane, crackers, fette biscottate con ingredienti specifici |
| Prodotti della panetteria "fine" | 10% | Prodotti con ingredienti aggiuntivi non ammessi per la panetteria ordinaria |
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'IVA sui prodotti per la panetteria con la risposta all'interpello 546 del 2021. La società istante opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti della panetteria, includendo pane, crackers, fette biscottate e altri prodotti contenenti gli ingredienti e le sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova e formaggio.
Dato che i prodotti della panetteria "fine" sono, invece sottoposti all'aliquota del 10%, la società ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione IVA.
In conclusione, l'aliquota IVA applicabile alla vendita di panini imbottiti dipende da diversi fattori, tra cui la modalità di vendita (somministrazione, asporto, consegna a domicilio) e la composizione del prodotto (ingredienti utilizzati).