Dichiarazione di Conformità MOCA: Requisiti Essenziali per la Sicurezza Alimentare

La Dichiarazione di Conformità per i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è una forma di certificazione necessaria per dimostrare l'ottemperanza alla normativa sulla sicurezza alimentare. I MOCA sono infatti regolamentati da provvedimenti nazionali e comunitari (UE).

Dichiarazione MOCA | Italgomma S.r.l.

La dichiarazione di conformità, è un obbligo dell'operatore economico, come sancito dal Regolamento 1935/2004/CE e si presenta in modo diverso in funzione del ruolo del soggetto obbligato all'interno della filiera alimentare: ogni attore della filiera riceve una Dichiarazione MOCA dal soggetto che lo precede e ne rilascia una a quello successivo, dopo avere apportato il proprio contributo al MOCA.

Normativa di Riferimento

I regolamenti europei 1935/2004 e 2023/2006 impongono a tutti i produttori di materiali e oggetti a contatto con alimenti la definizione di un sistema di assicurazione e controllo qualità che garantisca la ripetibilità del processo e il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione (GMP).

Il D.Lgs. norme e regolamenti emanati nell’UE: gli Stati Membri devono assicurare i controlli e un apparato sanzionatorio proporzionato e dissuasivo.

Cos'è la Dichiarazione di Conformità MOCA?

Molti clienti chiedono della certificazione MOCA: tecnicamente, non è corretto chiamarla "certificazione MOCA". La dichiarazione di conformità MOCA, infatti, non richiede una certificazione vera e propria, come ad esempio una ISO, emessa da un organismo di certificazione indipendente.

Invece, consiste in una dichiarazione di conformità (DoC) che il produttore o l'importatore deve rilasciare sotto la propria responsabilità, attestando che i materiali o gli oggetti sono conformi alle normative europee e nazionali. Questa dichiarazione è obbligatoria per legge, ma non viene "certificata" da enti esterni; tuttavia, va supportata da analisi e test di laboratorio, per garantire che il prodotto sia sicuro per il contatto con gli alimenti.

La dichiarazione di conformità è l'atto finale emesso dal soggetto obbligato, il quale deve garantire un sistema di assicurazione e controllo della qualità del MOCA. Non è obbligatorio in tal senso avere la certificazione di qualità ISO 9001, anche se la stessa aiuta nell'organizzazione della produzione o lavorazione dei MOCA.

Per adempiere alla normativa sui MOCA, la Dichiarazione di Conformità è necessaria ma non sufficiente.

Requisiti Generali e Speciali

La dichiarazione di conformità deve garantire:

  • i requisiti generali all’articolo 3 del Regolamento (CE) n.
  • i requisiti speciali indicati all’articolo 4 del Regolamento (CE) n.

Documentazione di Supporto

Per documentazione di supporto si intende ogni documento utile a dimostrare la conformità alla normativa generale (Reg. 1935/2004/CE e Reg. 2023/2006/CE) e specifica per il materiale in questione (UE se esistente o nazionale).

Il dossier solitamente contiene:

  • Schede tecniche delle materie prime utilizzate per la produzione/decorazione/allestimento del materiale d’imballaggio e relative dichiarazioni di conformità.
  • Diagrammi di flusso e procedure applicate dal produttore del materiale da imballaggio.
  • Analisi del rischio in relazione alla destinazione d’uso del materiale.
  • Scheda tecnica dell’imballaggio finito ed eventuale specifica tecnica dell’imballaggio finito emessa dal cliente o dal fornitore per conto del cliente.
  • Test che dimostrano l’idoneità tecnologica (ossia idoneità a tutto ciò che accade dalla consegna dell’imballaggio alla azienda all’uscita dell’imballaggio dalla azienda stessa. La assenza di dati essenziali non è imputabile al produttore dell’imballaggio).
  • Analisi sensoriali.
  • Test di invecchiamento (evoluzione temporale della componente aromatica dell’alimento ed eventuali criticità dovute all’interazione tra alimento e materiale d’imballaggio con conseguente modifica delle caratteristiche organolettiche dell’alimento).
  • Requisiti di composizione e requisiti di purezza (carta e cartoni), prove di cessione, test di migrazione totale e specifica (se la normativa per lo specifico materiale lo prevede esempio: migrazione globale su materiali non ancora a contatto, migrazione di componenti degli inchiostri su imballaggi non ancora a contatto, migrazione specifica da imballaggi non ancora in contatto).
  • Prove per specifici materiali.
  • Calcoli teorici.
  • Modelli previsionali per la migrazione se l’azienda ritiene di servirsi di questi strumenti.
  • Ogni altro documento ritenuto utile allo scopo.

Trattandosi di documenti ufficiali da fornire alla autorità competente, per la parte analitica è preferibile utilizzare metodi ufficiali, affidarsi ad un laboratorio accreditato per l’esecuzione delle singole prove. In assenza di metodi ufficiali il laboratorio utilizza metodi interni non soggetti ad accreditamento ma comunque validati.

Per la dimostrazione dell’idoneità tecnologica cliente / fornitore concordano il tipo di prove di volta in volta idonee allo scopo e i relativi metodi di analisi qualora non esistano metodi ufficiali.

Il fornitore dell’imballaggio che offre al mercato un prodotto standard si premura di far eseguire i test previsti dalla legge, di effettuare la valutazione del rischio, eventuali calcoli teorici o modelli previsionali. In altri termini definisce l’intero protocollo di validazione del materiale.

Azienda alimentare e fornitore concordano le prove atte a dimostrare l’idoneità tecnologica del materiale qualora sia noto fin dall’inizio chi sia l’utilizzatore, per quale alimento ed in quali condizioni sarà utilizzato l’imballaggio.

Etichettatura e Istruzioni d'Uso

I materiali MOCA devono riportare indicazioni su come utilizzarli correttamente (es.

Anagrafe delle Attività MOCA

La materia è regolamentata dall’art 6 del D.Lgs 29/2017. Anagrafe delle attività inerenti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

  • Produzione in proprio o per conto terzi di materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (compresi i pezzi di ricambio). Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione.
  • Trasformazione: comprende la produzione di materiali destinati a contatto con gli alimenti a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di poliaccoppiati, di cartoni per latte, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
  • Distribuzione: comprende le attività di commercio/distribuzione materiali a contatto con gli alimenti (destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di materie prime e materiali destinati al contatto con gli alimenti destinati ad altri operatori economici o direttamente a imprese alimentari.

La comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 29/2017 va inoltrata all’ATS competente per territorio, in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l’attività. L’operatore economico dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita.

Un fornitore di imballi di vetro che si limita a comprare/stoccare/rivendere, doveva segnalare la propria attività ad ATS, se l’azienda era già operativa prima di luglio 2017. Chi ha aperto l’attività dopo tale data era invece tenuto ad inserire l’informazione nella SCIA.

Domande Frequenti

D: Se io sono un produttore di alimenti devo avere i rapporti di prova del fornitore?

L’utilizzatore ha l’obbligo di chiedere, valutare e conservare le dichiarazioni conformità. Il fornitore è tenuto a consegnarle in sede di trattativa commerciale e comunque prima della prima fornitura. La documentazione di supporto è invece oggetto di trattativa commerciale tra fornitore e cliente. Il fornitore è obbligato a predisporla ed a mostrarla alla autorità competente che ne faccia richiesta.

D: Per le macchine, se una ditta viene a fare manutenzione (magari sostituendo delle parti, anche solo viti) devo chiedere che tutti i pezzi siano certificati?

La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutte le parti della macchina che vanno a contatto con l’alimento.

D: Un’azienda che rivende MOCA sfusi (es: basi per torta che sono in scatole da 100 ma al piccolo pasticcere ne vendo 10 alla volta) può emettere una dichiarazione o deve dare la dichiarazione del produttore?

Se il rivenditore non effettua lavorazioni aggiuntive vale la dichiarazione del produttore. E’ importante valutare le caratteristiche dell’imballaggio in cui consegna i 10 pezzi ed il mantenimento della tracciabilità del lotto che viene frazionato.

D: Buonasera, riguardo alle sostanze dual use: se l’imballaggio contiene sostanze dual use che non sono consentite come additivi nell’alimento che dovrà contenere, come ci si comporta?

La definizione stessa di dual use esclude questa eventualità. Dual use sono le sostanze che possono essere impiegate sia come additivi diretti nei prodotti alimentari, sia come additivi nella produzione degli imballaggi per alimenti. Se viene meno l’ammissibilità della sostanza come additivo alimentare automaticamente decade il concetto di dual use.

Alcune sostanze dual use utilizzate nell’alimento possono essere soggette a concentrazioni massime stabilite dalla legge per le varie categorie di alimenti. Negli imballaggi a contatto con gli alimenti possono essere soggette ai limiti di migrazione. Può accadere che gli additivi presenti nei materiali di confezionamento migrino negli alimenti confezionati causando il superamento dei limiti di legge.

Per impedire che questo accada, nelle plastiche destinate al contatto con gli aliment, la normativa UE impone di impiegare tali sostanze con modalità tali da impedire una migrazione superiori ai limiti più bassi definiti dalla normativa alimentare. Secondo la stessa normativa, gli utilizzatori devono essere informati dal fornitore per poter rispettare le norme relative all’alimento finito. L’imballaggio è considerato conforme per l’alimento?

Certificazioni e Partnership

L’International Food Standard è stato sviluppato appositamente per l’industria alimentare che fornisce prodotti di produzione propria alla grande distribuzione organizzata.

Il marchio “Qualità Alto Adige” è un riconoscimento a garanzia del controllo della qualità per prodotti agricoli e alimentari. Esso garantisce, unitamente alla rigorosa origine altoatesina, anche un livello qualitativo nettamente superiore a quello richiesto dagli standard di legge. Con l’introduzione del marchio di qualità, l’Alto Adige si pone all’avanguardia a livello europeo.

Il marchio di qualità è graficamente armonizzato con il marchio generale dell’Alto Adige, consentendo pertanto non solo di garantire un’immagine unitaria della regione sul mercato, ma anche di sviluppare importanti sinergie di promozione dei prodotti agroalimentari tipici altoatesini.

Il marchio di qualità si inserisce nella strategia di certificazione della qualità dei prodotti agroalimentari altoatesini, così come la nuova legge provinciale che promuove tutti i prodotti in grado di garantire al consumatore un elevato livello di qualità e trasparenza nella tracciabilità.

Siamo partner di Bioland. L’organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF dei nostri prodotti da agricoltura biologica è ABCERT S.r.l. ITBIO 013, operatore controllato n.

Tabella Riepilogativa dei Requisiti MOCA

Requisito Descrizione Normativa di Riferimento
Dichiarazione di Conformità Attesta la conformità dei materiali alle normative europee e nazionali. Regolamento 1935/2004/CE
Sistema di Assicurazione e Controllo Qualità Garantisce la ripetibilità del processo e il rispetto delle GMP. Regolamento 2023/2006/CE
Etichettatura Fornisce indicazioni sull'uso corretto dei materiali. Regolamenti specifici per materiale
Anagrafe delle Attività MOCA Comunicazione all'ATS competente per territorio. D.Lgs 29/2017, art. 6

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