Regolamento della Zona 30 a Cornaredo: Un'Analisi Dettagliata

Il Piano delle Regole disciplina l’uso di tutte le parti del territorio comunale indicate dal precedente art. Il presente Piano delle Regole trova, di norma, attuazione in forza di singoli titoli abilitativi urbanistico edilizi (es: permesso di costruire, denuncia di inizio attività, etc.).

E’ la vigente disciplina di legge a stabilire in quali casi deve o può essere promossa la formazione di detti titoli abilitativi facendo ricorso a richiesta di rilascio di permesso di costruire oppure alla presentazione di denuncia di inizio attività.

Inoltre, il Piano delle Regole è costituito, oltre che dalle presenti Norme, dai seguenti elaborati prescrittivi:

  • tav. 3.1 - Piano delle Regole (scala 1: 5.000);
  • tav. 3.2 - Piano delle Regole - Quadrante n. 1 (scala 1:2.000);
  • tav. 3.3 - Piano delle Regole - Quadrante n. 2 (scala 1:2.000);
  • tav. 3.4 - Piano delle Regole - Quadrante n. 3 (scala 1:2.000);
  • tav. 3.5 - Piano delle Regole - Quadrante n. 4 (scala 1:2.000);
  • tav. 3.6 - Piano delle Regole - Quadrante n. 5 (scala 1:2.000);
  • tav. 3.7 - Piano delle Regole - Quadrante n. 6 (scala 1:2.000);
  • tav. 3.8 - Piano delle Regole - Quadrante n. 7 (scala 1:2.000);

Il Piano delle Regole è inoltre accompagnato da diversi documenti, tra cui il Documento di Piano con i seguenti elaborati prescrittivi:

  • tav. 1.8 - Valori Storici ed Ambientali (scala 1:5.000);
  • tav. 1.9 - Tavola dei Vincoli (scala 1:5.000);
  • tav. 1.11 - Sistema della Mobilità (scala 1:5.000);
  • tav. 1.14 - Carta della Sensibilità Paesistico-Ambientale (scala 1:5.000);

E dal Piano dei Servizi con il seguente elaborati prescrittivi:

  • Norme del Piano dei Servizi;
  • tav. 2.1 - Piano dei Sevizi (scala 1:5.000);

Nonché dalla componente geologica, idrogeologica e sismica redatta ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett.

Permessi Edilizi Convenzionati

Ai sensi del secondo comma, ultima parte, dell’art. 10 della L.r. 12/05 per alcuni interventi risulta prescritto dal presente piano il ricorso a permessi edilizi convenzionati che vengono considerati necessari al fine di promuovere la soluzione di residui problemi di urbanizzazione e/o una corretta integrazione degli stessi nei contesti in cui debbono essere realizzati.

Con le convenzioni in tal caso necessarie i soggetti che promuoveranno gli interventi saranno, a seconda dei casi, chiamati a cedere gratuitamente aree per urbanizzazione primaria e o alla relativa monetizzazione.

Interventi Soggetti a Vincoli

Per la realizzazione degli interventi interessanti gli immobili soggetti a vincolo troveranno ovviamente anche applicazione, a seconda dei casi, le disposizioni del decreto legislativo 42/04 e successive modifiche o le disposizioni di cui alle altre leggi relative agli altri vincoli nonché le disposizioni legislative urbanistiche e le disposizioni contenute nel decreto legislativo suddetto e nelle indicate altre leggi che disciplinano i rapporti tra i titoli abilitativi urbanistico-edilizi (permesso di costruire e denuncia di inizio attività) e gli altri titoli (autorizzazioni etc.) occorrenti a causa della sussistenza dei vincoli stessi.

Parco Agricolo Sud Milano

Nella parte del territorio comunale che ricadono nell’ambito del parco agricolo sud Milano cui risulta relativo il piano territoriale di coordinamento approvato con delibera della Giunta Regionale n. VII/818 del 3.8.2000 gli interventi risultano soggetti anche alla disciplina di cui a detto piano.

All’interno dei territori ricompresi nel Parco Agricolo Sud Milano all’interno si applicano altresì, le indicazioni e i contenuti normativi e cartografici del PTC del Parco medesimo che sono recepiti di diritto nel PGT e prevalgono su previsioni difformi ai sensi dell’art. 18, comma 4, della LR 86/1983.

Tutti i piani attuativi comunque denominati, ovvero gli strumenti urbanistici comunali interni al Parco sono soggetti al parere del Parco medesimo e dovranno corrispondere a obiettivi di tutela del paesaggio, conservazione degli elementi e fabbricati storici previa analisi storico-architettonica, tipologia e morfologia tipica del Parco Agricolo Sud Milano e contenuta in una specifica relazione Paesaggistica.

Gli interventi di qualsiasi natura interni al territorio del Parco sono diciplinati dalla DGR 3 agosto 2000, n. VII/818 di “approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, lr 86/83 e s.m.i.) e soggetti al preventiva autorizzazione dell’ente di gestione nonché alle Autorizzazioni Paesaggistiche, preventiva a qualsiasi atto abilitativo.

I medesimi interventi dovranno essere commisurati, sia per ingombro dimensionale, sia per conformazione del fabbricato nonché nella definizione degli spazi relazionati ad essi, allo skyline tipico del paesaggio agrario-storico del Parco e non produrre disturbo per altezze e lunghezze difformi dalle preesistenze storiche

Agli ambiti di degrado e di uso improprio interni al Parco, ancorché incluso nel perimetro del tessuto urbano consolidato si applicano le norme del PTC del Parco medesimo.

Ai nuclei e insediamenti rurali di notevole rilevanza per caratteristiche morfologiche, tipologiche e presenza di elementi architettonici di rilievo dovranno essere applicate le discipline contenute nella relativa norma di tutela (art. 38, n.t.a. P.T.C.).

Gli interventi in modificazione dello stato dei luoghi, ricompresi nel territorio del Parco, anche a carattere temporaneo, ove ammessi, sono soggetti ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs.

Piani Esecutivi Vigenti

Le previsioni e le prescrizioni dei Piani Esecutivi vigenti e per i quali siano stati stipulate le relative convenzioni in esecuzione del Piano Regolatore approvato nel 1993 si continuano ad applicare anche ove risultino difformi dalle prescrizioni del P.G.T. e delle presenti norme.

I Piani Esecutivi adottati o approvati ma non ancora convenzionati alla data dell’approvazione del presente P.G.T. dovranno essere verificati alla luce delle nuove destinazioni ammesse fatti salvi gli indici urbanistici previsti dal piano esecutivo originario.

Destinazioni d'Uso

Come previsto dall’art. 51 della L.r. 12/05, le cui disposizioni di seguito riportate o richiamate debbono comunque trovare applicazione, costituisce destinazione d’uso di un’area di un edificio la funzione di complesso di funzioni ammesse per l’area o per gli edifici;

è da considerare principale la destinazione d’uso qualificante;

è da considerare, invece, complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile quella principale o comunque risulti prevista agli altri fini di cui al suddetto articolo;

le varie destinazioni suddette possono coesistere senza limitazioni percentuali;

è sempre possibile il passaggio dall’una destinazione all’altra nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 51 stesso dei contenuti normativi del PTC del Parco e nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui al presente piano aventi ad oggetto esclusioni di funzioni;

La destinazione d’uso delle aree e degli edifici e, all’interno di questi ultimi, di ciascuna unità funzionale (complesso di vani e di spazi coperti e dei relativi accessori e pertinenze organizzati per una utilizzazione unitaria) deve risultare indicata nelle tavole dei progetti allegati alle istanze di rilascio di permessi di costruire o alle denunce di inizio attività ed anche negli elaborati grafici dei piani attuativi.

Nelle tavole e negli elaborati stessi deve anche risultare contenuta l’indicazione delle destinazioni da considerare escluse in forza di quanto disposto dalla normativa di zona.

Definizione delle Diverse Destinazioni d'Uso

Le diverse destinazioni d’uso previste dalle presenti norme sono così definite:

  • Residenziale
  • Produttiva (artigianale ed industriale: attività volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla prestazione di servizi e funzioni pertinenti alle attività produttive);
  • Artigianale di servizio (attività produttiva svolta al servizio diretto dell’utenza residente o insediata nel medesimo ambito territoriale in cui l’attività di cui trattasi ha sede; si tratta, ad esempio, delle attività di parrucchiere, sarto, tappezziere, idraulico, fabbro, elettrauto, meccanico, palestra, centro estetico, ludoteca, etc.);
  • Commerciale (attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso, esercitata in unità funzionali con diverse superfici di vendita):
    • d.1 esercizi di vicinato con superficie di vendita minore o uguale a mq 250;
    • d.2 media struttura di vendita con superficie di vendita superiore a 250 mq. e inferiore o uguale a 2500 mq;
    • d.3 grande struttura di vendita, centro commerciale con superficie di vendita superiore a 2500 mq.
  • Deposito di materiali (attività di deposito o di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi);
  • Logistica (attività di ricovero e sosta dei mezzi di trasporto, deposito e stoccaggio delle merci e dei containers a cielo libero con esclusione di rottami e carcasse)
  • Terziario (uffici, esposizioni, attività di intermediazione e di prestazione di servizi, quali ad esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche, di produzione radiofonica e televisiva, i pubblici esercizi);
  • Ricettiva alberghiera
  • Insediamenti privati di interesse collettivo (quali, ad esempio, impianti sportivi, culturali, ricreativi sociali, sedi di associazioni);
  • Attività assistenziale o sanitaria privata (quali, ad esempio, cliniche, laboratori di analisi);
  • Agricola
  • Servizi tecnologici

Le disposizioni relative alle varie zone contengono, oltre all’indicazione della destinazione principale e delle altre di cui al primo comma del presente articolo, anche l’indicazione di quelle da considerare escluse.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 51 della L.r. n. 12/05 vengono di seguito indicati i casi nei quali i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici promossi con opere deve ritenersi comportino aumenti o variazioni del fabbisogno di aree per i servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico generale di cui al piano dei servizi.

  • a. interventi superiori ai 2500 mq.

Quanto all’accertamento delle destinazioni d’uso in atto l’Amministrazione Comunale si avvarrà delle risultanze dei documenti agli atti dell’Ufficio Tecnico o, in mancanza, delle risultanze di accertamenti comunque compiuti dalla Pubblica Autorità.

In forza di quanto disposto dall’art. 27, comma 2, della L.r.

Parametri e Indici Urbanistici

Le nozioni dei parametri e indici prescritti per le varie zone dal piano delle regole sono quelle di seguito indicate nel presente articolo che contiene anche norme aventi ad oggetto le modalità con le quali deve essere verificato il loro rispetto.

  • It = indice di fabbricabilità territoriale, che esprime in metri cubi, il volume (V) da realizzare per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St) facente parte delle zone residenziali.
  • If = indice di fabbricabilità fondiaria, che esprime in metri cubi, il volume (V) da realizzare per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) facente parte delle zone residenziali.
  • Uf = indice di utilizzazione edificatoria fondiaria, che esprime in metri quadrati, la superficie lorda d’uso (Slp) da realizzare per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).
  • Ifa = indice di fabbricabilità per le zone agricole, che esprime in metri cubi il volume (V) realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sfa) delle zone agricole per la residenza dell’imprenditore agricolo a titolo principale o dei dipendenti dell’azienda agricola addetti alle attività di coltivazione del fondo.
  • Rc = rapporto di copertura, che esprime il rapporto percentuale massimo consentito tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf; Sfa).
  • Ro = rapporto di occupazione del sottosuolo, che esprime il rapporto percentuale massimo consentito tra la superficie di occupazione del sottosuolo (So) e la superficie fondiaria (Sf).
  • Vp = verde permeabile, che esprime il rapporto percentuale minimo tra la superficie fondiaria e la superficie permeabile e piantumata.

Il Consiglio Comunale può definire, con riferimento all’intero territorio od a parti dello stesso, le essenze e la densità di piante necessarie perché una superficie possa definirsi piantumata agli effetti delle presenti norme.

Definizione di Volume e Superfici

Il volume e le superfici di cui sopra sono definiti come segue:

  • Slp - Superficie Lorda di Pavimento (mq.)
    Per Superficie Lorda di Pavimento è da intendersi la somma delle superfici di tutti i piani aventi caratteristiche di abitabilità/agibilità sopra e sotto la quota di sede stradale, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali con l’esclusione :
    • dei vani ascensori di uso comune;
    • delle scale comuni;
    • degli sbarchi degli ascensori e delle scale comuni, per una superficie massima quantificata dal prodotto di un metro e mezzo di profondità per la larghezza del vano scala/ascensore;
    • dei cavedi.
    E’ altresì da comprendere nel calcolo della Slp (e del volume) e di tutte le superfici che comportando l’insediamento di abitanti e/o di addetti determinano la presenza di carico urbanistico.
  • V - Volume (mc.)
    Al fine del calcolo della densità, la volumetria verrà computata nel modo che segue:
    Edifici Residenziali - ‘E pari al prodotto della Slp per l’altezza virtuale interpiano pari a mt.3,00, indipendentemente dalla minore o maggiore altezza reale.
    Sono inclusi nel computo della volumetria: i locali seminterrati o interrati aventi un altezza interna tra pavimento finito e so...

Aree Agricole di Interesse Strategico

Ambiti destinati ad attività agricola di interesse strategico ai sensi del comma 1 art.60 delle NTA del P.T.C.P. della Provincia di Milano approvato con D.C.P.

Ambiti destinati ad attività agricola di interesse strategico nei Parchi Regionali ai sensi del comma 4 art.60 delle NTA del P.T.C.P. della Provincia di Milano approvato con D.C.P.

Piano delle Regole e Tessuto Urbano Consolidato

Ai sensi dell’art. 10 della L.r. 12/05 il Piano delle Regole contiene la disciplina urbanistica relativa al tessuto urbano consolidato, ivi comprese le aree libere intercluse o di completamento ad eccezione fatta soltanto per gli ambiti di trasformazione individuati dal documento di piano in applicazione delle disposizioni di cui alla lett. e del secondo comma dell’art. 8 della legge stessa e per gli ambiti e le aree disciplinate dal piano dei servizi

alle aree agricole, le aree di valore ambientale ed ecologico, le aree non soggette a trasformazione urbanistica

a tutte le altre parti del territorio ricadenti fuori del tessuto urbano consolidato che non sono disciplinare dal documento di piano e dal piano dei servizi

Per l’edificazione negli ambiti di trasformazione definiti ed individuati dal Documento di Piano si applicano le disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici attuativi approvati ai fini della realizzazione degli interventi, nel rispetto di quanto previsto dal Documento di Piano medesimo e dalle Schede di indirizzo ad esso allegate, eccezion fatta per gli i piani attuativi (comunque nello specifico denominati) già previsti dal P.R.G. approvato nel 1993 e confermati nel contesto degli Ambiti di Trasformazione di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 dei punti 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 del DcP, che prima dell’approvazione del P.G.T. siano stati approvati, convenzionati e siano in corso di esecuzione, ovvero siano approvati e non convenzionati, ovvero anche solo adottati.

Città a 30 km/h, hanno davvero senso?

tags: #zona #30 #sushi #bar #cornaredo