L'etichettatura dei prodotti alimentari è un aspetto fondamentale per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori. Nel caso della salsiccia fresca, è essenziale conoscere le normative specifiche per un'etichettatura conforme e completa. Questo articolo fornisce una guida dettagliata sui requisiti di etichettatura della salsiccia fresca in Italia, basandosi sulle leggi e regolamenti pertinenti.

Definizione di Prodotti a Base di Carne e Preparazioni di Carni
Secondo la definizione data dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 537, i prodotti a base di carne sono "i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca". È importante notare che i prodotti a base di carne non devono essere confusi con le preparazioni di carni, regolamentate dal D.P.R. del Presidente della Repubblica n. 309/1998.
Requisiti Generali per l'Etichettatura dei Prodotti Alimentari Preconfezionati
Un prodotto alimentare preconfezionato (art. 1 del D.L.vo. n° 109/1992) deve riportare in etichetta le seguenti indicazioni (art. 3 del D.L.vo. n° 109/1992):
- Denominazione di vendita
- Elenco degli ingredienti
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (art. 8 del D.L.vo. n° 109/1992)
- Quantità netta o, nei casi previsti, quantità nominale
- Termine minimo di conservazione o data di scadenza
- Nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore
- Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
- Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
- Lotto di appartenenza
- Modalità di conservazione e di utilizzazione
- Indicazione della provenienza o del luogo di origine
Il comma 3 dello stesso art. 1 afferma che non sono considerati involucri o imballaggi le fascette e le legature, anche se piombate, e il D.M. 21 dicembre 1984.
Etichettatura della Salsiccia Fresca
Il termine “salsiccia”, pur non costituendo una denominazione legale, non essendo definito da alcuna norma (infatti non è presente tra i prodotti normati nel c.d “decreto salumi del 21/9/2012), tuttavia rappresenta una denominazione usuale ben comprensibile e individuabile dal consumatore, come insaccati costituiti da carni tritate con sale ed eventuali aromi. Pertanto, è sufficiente indicare come denominazione di vendita “salsiccia” o “salsiccia fresca”, senza l’aggiunta di ulteriori termini descrittivi, quali che relativi alla loro classificazione secondo il Reg. 853/2004 (rispettivamente “preparazione di carne” per le salsicce fresche e “prodotto a base di carne” per quelle stagionate).
Ingredienti Caratterizzanti
È necessario indicare la quantità di un ingrediente messo in evidenza nella denominazione (ingrediente caratterizzante evidenziato, di cui all’art. 8 del D.L.vo. n° 109/1992 modificato dall’art. 5 del D.L.vo. n° 68/2000). Tale indicazione non è necessaria per ingredienti caratterizzanti utilizzati in piccola dose come aromatizzanti (es.: "salame al tartufo", "salsiccia al peperoncino").
Data di Scadenza e Termine Minimo di Conservazione
La data di scadenza (per i prodotti deperibili; "da consumarsi entro…") e il termine minimo di conservazione (per i non deperibili: "da consumarsi preferibilmente entro…") devono essere apposte sui prodotti con l’indicazione del giorno, mese ed anno o con mese ed anno, o solo l’anno, preceduti da "entro la fine di…", come previsto, per maggior precisione rispetto al passato, dall’art. 6 del D.L.vo. n° 114/2006.
Atmosfera Modificata
Per questa categoria di prodotti a base di carne, rappresentati soprattutto da salumi commercializzati preaffettati in confezioni sigillate, è obbligatorio riportare in etichetta, oltre alle indicazioni sopra elencate, la dicitura "prodotto confezionato in atmosfera modificata", ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo. n° 109/1992.
Prodotti a Denominazione Protetta (D.O.P., I.G.P., S.T.G.)
I prodotti riconosciuti a D.O.P., I.G.P. e S.T.G. ai sensi dei regolamenti (CEE) n° 2081/92 e 2082/92 devono riportare in etichetta i marchi collettivi registrati dai consorzi di tutela, che attestano la loro conformità ai disciplinari approvati (art. 14 del D.L.vo. n° 109/1992). Il nome dei prodotti a denominazione definita (per esempio, quelli a D.O.P., I.G.P. e S.T.G.) deve essere indicato in etichetta.

Marchi DOP, IGP e STG
Bollo Sanitario
Su tutti i prodotti a base di carne, siano essi preconfezionati che da vendersi previo frazionamento, e sui loro documenti commerciali accompagnatori, deve essere riportato il bollo sanitario dello stabilimento di produzione (bollo CE) previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f, del D.L.vo. n° 537/1992. Tale bollo è costituito da un contorno ovale che racchiude le indicazioni del paese membro (paese speditore) in cui è posto lo stabilimento produttore o confezionatore, per esteso o mediante sigla, del numero di riconoscimento dello stabilimento e della sigla "CEE", ora "CE" (allegato B, cap. VI, punto 4, del citato D.L.vo. n° 537/1992).
Sui prodotti derivati da carni destinate al solo mercato nazionale (provenienti cioè da stabilimenti di capacità limitata), il bollo CE sarà sostituito dal bollo, comunque obbligatorio, di forma rettangolare, con la dicitura "MERCATO ITALIANO" nella parte superiore, il numero di riconoscimento dello stabilimento nella parte centrale e la lettera "L" nella parte inferiore, senza la sigla "CE" (art. 3 del D.M. 11/07/1997).
Il bollo sanitario non è previsto per le produzioni effettuate nei laboratori funzionalmente connessi ad esercizi di vendita al dettaglio (macelleria e gastronomia), non "riconosciuti" ma "autorizzati" ai sensi dell’art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n° 283 (utile il chiarimento effettuato dall’art. 4 del D.M. 11/07/1997).
Data di Produzione
Per quanto riguarda la data di produzione, ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza del Ministero della Sanità 14/02/1968 (Norme per la profilassi della peste suina africana), essa è obbligatoria su tutte le carni preparate contenenti carne suina, con esclusione solamente per le carni suine cotte e per quelle "preparate in filze e destinate a essere consumate fresche nel luogo di produzione" (che possono essere identificate negli insaccati freschi o salsicce prodotti nei laboratori funzionalmente connessi agli esercizi al dettaglio di macelleria). Chi scrive ritiene che altre modalità di indicazione della data di produzione, se chiare e più dettagliate, siano accettabili e addirittura preferibili, come per esempio la data comprensiva del giorno indicata completamente in numeri arabi (preceduta dalla dicitura prodotto il... o data di produzione:..., affinché non possa essere confusa con la data di scadenza o con il termine minimo di conservazione), che può contestualmente rappresentare una valida indicazione del lotto.
Prodotti Sfusi
Questi prodotti devono essere etichettati secondo l’art. 3 o l’art. 16 del D.L.vo. n° 109/1992, a seconda che siano preconfezionati o sfusi, e devono riportare, anche durante la vendita sfusa al dettaglio, la data di scadenza ("paste fresche con ripieno" di cui all’art. 18 del D.L.vo. n° 109/1992).
Controlli e Sanzioni
Nell’ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n° 123, il personale preposto, nella fattispecie soprattutto i Tecnici della Prevenzione e i Veterinari della A.S.L. e i Carabinieri dei N° A.S., può fra l’altro accertare e contestare le violazioni relative alle norme in materia di etichettatura o a quelle di carattere sanitario sopra trattate. Esaminiamo le principali violazioni, ricordando che i prodotti posti in vendita privi di etichettatura o con etichettatura irregolare, o privi del bollo sanitario, sono soggetti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 689/1981.
Le principali violazioni e relative sanzioni sono:
- Assenza totale o parziale delle indicazioni previste per i prodotti alimentari venduti sfusi o previo frazionamento: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 3098.
- Assenza o carenza di indicazioni per i prodotti preconfezionati: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1549 a Euro 9296.
- Assenza del bollo sanitario sui prodotti a base di carne: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1549 a Euro 9296.
- Mancata indicazione della data di produzione: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1549 a Euro 9296.
- Mancanza del Piano di Autocontrollo basato sul sistema HACCP o la scorretta applicazione delle procedure previste nel Piano stesso: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1549 a Euro 9296.
È bene, per i produttori e i commercianti, non sottovalutare l’esigenza di garantire una corretta etichettatura, con indicazioni precise e leggibili che non possano indurre in errore l’acquirente.
Imparare a leggere l'etichetta di un alimento
Riferimenti Normativi
- Decreto Legislativo n° 109 del 27/01/1992 - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 537 - Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n° 309 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
| Violazione | Sanzione Amministrativa Pecuniaria |
|---|---|
| Assenza indicazioni prodotti sfusi | Da Euro 516 a Euro 3098 |
| Assenza indicazioni prodotti preconfezionati | Da Euro 1549 a Euro 9296 |
| Assenza bollo sanitario | Da Euro 1549 a Euro 9296 |
| Mancata indicazione data di produzione | Da Euro 1549 a Euro 9296 |
| Mancanza piano HACCP | Da Euro 1549 a Euro 9296 |